Il DDL Semplificazioni salva 200 mila immobili
Con l’entrata in vigore del nuovo DDL Semplificazioni, il nostro ordinamento introduce un significativo passo avanti nella disciplina delle liberalità, intervenendo su un tema da tempo oggetto di dibattito: l’assoggettamento dei beni donati, e trasferiti dal donatario a un terzo soggetto, all’azione di restituzione da parte dei legittimari del donante (il coniuge, l’unito civilmente, i discendenti e, in assenza di questi ultimi, gli ascendenti) lesi nella loro quota di legittima. La riforma mira a semplificare l’operatività dei rapporti patrimoniali, rendendo più stabili gli effetti delle donazioni rispetto alla futura successione.
Di particolare rilievo è la previsione che consente, entro determinati limiti, di “liberare” alcune donazioni dal rischio di future contestazioni ereditarie, sottraendole alla possibilità dell’azione di restituzione. La nuova disciplina esclude la possibilità per il legittimario leso di esercitare, nel caso di incapienza del patrimonio del donatario, l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente dell’immobile donato. Il legittimario leso potrà quindi far valere i propri diritti solo nei confronti del donatario, ottenendo la reintegrazione della quota lesa attraverso l’escussione dei beni di quest’ultimo, senza più godere del diritto di sequela sul bene immobile nel frattempo ceduto dal donatario a terzi. Il solo, parziale, temperamento a tale regime è previsto per il caso di cessione a titolo gratuito del bene donato: secondo la nuova norma, l’avente causa a titolo gratuito del donatario incapiente sarà tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.
La novità normativa prevede inoltre che i pesi e le ipoteche, di cui il donatario o i suoi aventi causa abbiano gravato gli immobili di provenienza donativa, restino efficaci anche in caso di vittoriosa azione di riduzione: si facilita così l’accesso al credito, aprendo alla piena finanziabilità degli immobili oggetto di donazione e superando definitivamente un ostacolo che aveva spesso portato a rifiuti o a richieste di garanzie aggiuntive in sede di concessione dei mutui. D’ora in poi gli istituti di credito potranno accettare senza riserve come garanzia ipotecaria gli immobili di provenienza donativa, agevolando dunque, tra gli altri, chi affronta l’acquisto della prima casa, nonché le famiglie e gli imprenditori che necessitano di far ricorso al credito, senza l’onere di far fronte a costi per il rilascio di garanzie ulteriori (es. polizze assicurative).
Si tratta di un intervento di portata storica, che risponde alle sempre più pressanti richieste di certezza riguardo alla circolazione dei beni, finora sacrificate dalla volontà del legislatore di prediligere la tutela degli interessi dei legittimari del donante, con gravi ripercussioni sulla commerciabilità degli immobili oggetto di donazione. Un’evoluzione importante, seppur iniziale, in un ambito dove la lesione delle quote dei legittimari ha generato sin qui contenziosi rilevanti, tenuto conto che in Italia ogni anno viene donata la piena proprietà di circa 100.000 fabbricati e 30.000 terreni.
La nuova disciplina si inserisce nel solco di un’auspicata modernizzazione del diritto successorio. Sarà interessante osservare se, e in che misura, il diritto riuscirà a tenere il passo con l’evoluzione sociale e con le via via crescenti istanze di adeguamento della legislazione all’esigenza di flessibilità nella gestione e trasmissione dei patrimoni.
