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Ott 07, 2026 .

Trust, “una cabina di regia per patrimoni, famiglie e imprese”

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Introduzione al trust a cura del Dott. Nello De Rosa e dell’Avv. Simonetta De Rosa

Chi ha contatti con l’ambiente economico anglosassone sente parlare con frequenza di trust. La ragione è l’estrema versatilità di questo istituto: può essere impiegato per organizzare patrimoni familiari, proteggere soggetti fragili, regolare passaggi generazionali, amministrare partecipazioni societarie, garantire pagamenti o sostenere operazioni imprenditoriali. Proprio questa adattabilità spiega perché il trust, pur nato e sviluppato nei sistemi di common law, abbia progressivamente trovato spazio anche nel nostro ordinamento. Non è, però, una scorciatoia fiscale o un espediente per sottrarre beni ai creditori o ai familiari: la sua utilità dipende dalla liceità dello scopo, dalla correttezza della struttura e dall’effettività della gestione.

Nei Paesi di common law il trust ha una storia plurisecolare e si è adattato a funzioni molto diverse, dalle destinazioni familiari alle attività commerciali e previdenziali. Nei sistemi di civil law, come quello italiano, le medesime esigenze sono state tradizionalmente affrontate mediante strumenti differenti – fondazioni, mandati, contratti a favore di terzo, negozi fiduciari o fondi patrimoniali – che non riproducono però la medesima combinazione tra affidamento dei beni, autonomia gestionale e segregazione. Comprendere questa diversa matrice aiuta anche a evitare equivalenze troppo semplici tra il trust e istituti interni solo apparentemente simili.

Che cos’è il trust

In termini essenziali, il trust consente a un soggetto, detto disponente o settlor, di affidare determinati beni a un altro soggetto, il trustee, affinché li amministri secondo un programma prestabilito nell’interesse di uno o più beneficiari oppure per il raggiungimento di uno specifico scopo. Accanto al trustee può essere previsto un protector, normalmente tradotto con il termine guardiano, chiamato a controllare gli atti più rilevanti o a ricevere la rendicontazione dell’attività svolta. I beneficiari sono invece coloro ai quali, secondo le regole dell’atto istitutivo, spettano i redditi dei beni in trust o il patrimonio alla cessazione del rapporto.

Quando si dice che il trustee diviene “proprietario” dei beni, occorre però usare il termine con cautela. La sua non è una proprietà libera, esercitabile per interessi personali: è una titolarità funzionalmente vincolata alla realizzazione del programma del trust. Il trustee deve amministrare e, quando consentito, disporre dei beni esclusivamente per le finalità stabilite. Proprio questa posizione, insieme alla separazione tra i beni in trust e il restante patrimonio del trustee, distingue il trust da figure che nel nostro ordinamento possono apparire simili, come il mandato o l’intestazione fiduciaria.

L’effetto segregativo

La caratteristica più immediatamente percepibile del trust è l’effetto di segregazione patrimoniale. I beni conferiti escono dalla sfera patrimoniale del disponente e vengono intestati al trustee, ma non si confondono con il patrimonio personale di quest’ultimo. Si forma così una massa distinta, destinata allo scopo del trust. Se il trustee è coniugato in regime di comunione legale, i beni del trust non entrano nella comunione; se muore, non confluiscono nella sua successione; i suoi creditori personali non possono soddisfarsi su di essi. Diversamente, i debiti sorti in dipendenza della gestione del trust seguono la disciplina propria del patrimonio in trust.

Un esempio rende più chiaro il meccanismo. Nella pratica professionale accade spesso che un cliente consegni somme a un professionista perché vengano custodite fino al verificarsi di un evento: può trattarsi di una caparra, di una somma destinata al pagamento di imposte, di una garanzia o di una quota di prezzo da svincolare dopo una verifica. Se il denaro confluisce semplicemente nel conto del professionista, rischia di confondersi con il suo patrimonio e di essere coinvolto nelle vicende personali del depositario, come sequestri, pignoramenti o procedure concorsuali. Se, invece, la somma è correttamente collocata in un trust, la sua destinazione resta separata dalle vicende patrimoniali personali del trustee.

Questa protezione non è tuttavia assoluta né automatica. La segregazione richiede un trust effettivo e non simulato. Se l’operazione è costruita per pregiudicare i creditori, restano applicabili i rimedi ordinari, a partire dall’azione revocatoria; allo stesso modo, una struttura meramente apparente o fraudolenta può essere contestata. Il trust, quindi, non elimina le regole generali sulla responsabilità patrimoniale, ma organizza i beni in funzione di uno scopo quando l’operazione sia lecita, reale e coerentemente attuata.

Il trust nell’ordinamento italiano

In Italia il riconoscimento del trust deriva dalla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992. La Convenzione considera trust i rapporti nei quali dei beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Quei beni costituiscono una massa distinta rispetto al patrimonio generale del trustee, che ha il potere e il dovere di amministrarli secondo la legge regolatrice e secondo l’atto istitutivo.

Il nostro ordinamento non dispone di una legge organica interna che disciplini in modo completo il trust. Per questo l’atto istitutivo deve individuare la legge regolatrice e deve essere redatto con particolare precisione, cercando di disciplinare in modo analitico le situazioni che potranno presentarsi nel corso della vita del trust. La scelta della legge non esonera però dal rispetto delle norme italiane di applicazione necessaria. Restano quindi fermi, tra gli altri, i limiti derivanti dall’ordine pubblico, dalla pubblicità immobiliare, dalla tutela dei legittimari e dalle altre disposizioni inderogabili del nostro ordinamento.

È ormai riconosciuta anche l’ammissibilità dei cosiddetti trust interni: trust istituiti in Italia da soggetti italiani e relativi a beni situati in Italia, ma regolati dalla legge di uno Stato che conosce e disciplina l’istituto. La Convenzione dell’Aja svolge dunque una funzione di collegamento tra il nostro ordinamento e la legge straniera scelta per regolare il trust. È proprio questa interazione tra fonti diverse a rendere indispensabile una redazione professionale dell’atto e una scelta consapevole della legge applicabile.

I soggetti e il ruolo del trustee

Il disponente è colui che istituisce il trust, ne fissa lo scopo, detta le regole e nomina inizialmente il trustee; può inoltre individuare i beneficiari, stabilire i criteri per determinarli e nominare uno o più guardiani. Il trustee è invece il soggetto centrale nella vita del trust: riceve la titolarità dei beni, li amministra e attua il programma stabilito. Possono esservi uno o più trustee, e l’atto può prevedere le modalità della loro sostituzione o dell’affiancamento di nuovi trustee nel corso del rapporto.

Il trustee non è un semplice “prestanome”. Anche la traduzione con “mandatario” sarebbe riduttiva, perché il mandatario richiama l’idea di un mero esecutore di istruzioni, mentre il trustee deve normalmente disporre di autonomia, indipendenza e, nei limiti previsti dall’atto, discrezionalità. Se il disponente conserva un controllo tale da svuotare la funzione del trustee, il rapporto rischia di perdere l’effettività che giustifica gli effetti tipici del trust. Per questo, soprattutto nelle operazioni più delicate, la scelta di un trustee professionalmente adeguato può contribuire sia alla corretta amministrazione dei beni sia alla credibilità dell’intera struttura.

Beni, durata e principali tipi di trust

In linea generale possono essere conferiti in trust beni di natura molto diversa: denaro, strumenti finanziari, partecipazioni societarie, immobili, beni mobili e, in determinate ipotesi, perfino un’intera azienda. Il patrimonio del trust non deve essere statico: se l’atto lo consente, il trustee può vendere beni, reinvestire il ricavato, acquistare nuovi cespiti e gestire dinamicamente il patrimonio, sempre in funzione dello scopo stabilito dal disponente.

La durata dipende in modo decisivo dalla legge scelta per regolare il trust. Le legislazioni straniere possono fissare limiti differenti e, in alcuni ordinamenti, ammettere durate molto estese. Il disponente deve quindi stabilire il termine del trust nel rispetto della legge regolatrice. Anche questo profilo mostra perché la scelta della legge non possa essere meramente formale: incide concretamente sulla struttura e sulla vita del rapporto.

Le classificazioni sono numerose. Si distingue, anzitutto, tra trust liberali, destinati prevalentemente a esigenze personali o familiari, e trust commerciali, utilizzati per finalità imprenditoriali. Si parla di trust di scopo quando non vi sono beneficiari ma un fine determinato da realizzare; nei trust con beneficiari possono distinguersi beneficiari del reddito e beneficiari finali del patrimonio. Nel fixed trust i beneficiari sono individuati secondo quanto stabilito nell’atto; nel trust discrezionale la loro individuazione o la misura delle attribuzioni può essere rimessa, secondo le regole del trust, alla discrezionalità del trustee o del guardiano. Particolare cautela richiedono invece le clausole che rendano il trust sostanzialmente revocabile a piacimento del disponente, perché possono indebolirne l’autonomia e produrre conseguenze anche sul piano fiscale.

Il trust non è necessariamente uno strumento riservato a grandi patrimoni. Nella pratica può riguardare beni di valore contenuto, come una piccola abitazione o somme modeste destinate al mantenimento di un familiare, così come può essere impiegato in operazioni societarie o patrimoniali di dimensioni molto elevate. È dunque la funzione perseguita, più che il valore dei beni, a spiegare l’utilità dell’istituto.

Per coglierne la funzione pratica si può riprendere, in forma semplificata, un esempio del testo originario. Si immagini un professionista, vedovo e senza figli, che voglia destinare in futuro un immobile a uno dei nipoti, oggi minorenni, qualora intraprenda un determinato percorso di studi, mantenendo nel frattempo una gestione ordinata del bene. Una donazione immediata della nuda proprietà, accompagnata da un diritto di abitazione, crea subito in capo al minore una posizione patrimoniale, con i relativi problemi di amministrazione e con la possibilità che quel diritto sia coinvolto nelle sue future vicende personali. Un trust consente invece di affidare l’immobile al trustee e di differire l’attribuzione finale fino al verificarsi delle condizioni stabilite, mantenendo nel frattempo il bene all’interno di una gestione unitaria.

L’esempio non significa che il trust renda il bene inattaccabile in ogni circostanza. Se la destinazione è posta in essere in frode ai creditori o per sottrarre loro garanzie già esistenti, restano applicabili i rimedi previsti dall’ordinamento. Il punto è diverso: quando esiste un programma reale e lecito, il trust permette di separare la fase della gestione da quella dell’attribuzione finale e di dettare regole più elastiche rispetto a un trasferimento immediato.

Gli utilizzi in ambito familiare e per i soggetti fragili

Uno degli impieghi più intuitivi del trust riguarda la protezione di minori, persone incapaci o soggetti fragili. Un genitore può, ad esempio, destinare un patrimonio affinché i relativi redditi siano impiegati per le spese di assistenza, cura, istruzione e svago di un figlio, prevedendo anche come debbano essere utilizzate le eccedenze e a chi debba essere attribuito il patrimonio residuo. Il disponente può inoltre affiancare al trustee un guardiano incaricato di controllare le decisioni più rilevanti.

Il trust può risultare utile anche nelle separazioni e nei divorzi, quando occorre conciliare la destinazione di un bene a favore dei figli con l’esigenza di conservarne nel tempo l’uso o la gestione. Il testo originario richiama il caso di un accordo di separazione omologato dal Tribunale di Milano, nel quale un immobile venne destinato alla figlia minorenne affinché ne ottenesse la piena proprietà al raggiungimento di una determinata età. Il trust permetteva di mantenere stabile la destinazione dell’immobile senza attribuirlo immediatamente alla minore e senza lasciarlo esposto alle vicende patrimoniali del genitore proprietario.

Il trust nell’attività imprenditoriale

Anche l’attività d’impresa offre numerosi spazi di applicazione. Il trust può essere impiegato per gestire partecipazioni societarie, rafforzare patti tra soci, affrontare situazioni di stallo decisionale, garantire pagamenti o cauzioni e sostenere operazioni di ristrutturazione. In un accordo tra soci, ad esempio, le partecipazioni possono essere intestate a un trustee professionale incaricato di esercitare il voto secondo regole prestabilite e, in assenza di istruzioni comuni, secondo i criteri previsti dall’atto. La concentrazione della titolarità in capo a un soggetto indipendente può così rendere più stabile l’attuazione degli accordi.

Un’altra applicazione significativa è l’escrow, ossia il deposito di somme presso un soggetto terzo fino al verificarsi di una condizione. Nelle compravendite di aziende, immobili o partecipazioni può essere necessario trattenere una parte del prezzo in attesa di verifiche, come la consistenza di un magazzino o la liberazione da determinati vincoli. Il deposito presso un trustee consente di mantenere la somma separata dal patrimonio personale del depositario, evitando che vicende estranee all’operazione compromettano la destinazione del denaro.

Il trust può essere utilizzato anche nel project financing. In tali operazioni il trustee può ricevere i flussi generati dal progetto e ripartirli tra l’impresa e i finanziatori, concentrando in un unico soggetto funzioni di incasso, rimborso e gestione di eventuali garanzie. La segregazione evita che le somme destinate al servizio del finanziamento si confondano con il patrimonio generale della società finanziata.

Nelle procedure concorsuali il trust è stato inoltre impiegato per mettere a disposizione dei creditori beni appartenenti a soggetti vicini all’imprenditore in crisi. Se, ad esempio, familiari intendono destinare immobili o denaro al buon esito di un concordato, il conferimento a un trustee può sottrarre quei beni alla disponibilità degli originari proprietari e alle vicende dei loro creditori personali, mantenendoli vincolati al programma della procedura e consentendone una gestione più ordinata.

Passaggio generazionale e tutela dei legittimari

Tra gli impieghi più frequenti vi è il passaggio generazionale dell’impresa familiare. Le azioni o le quote societarie possono essere affidate a un trustee affinché vengano amministrate nel tempo, preservando l’unità del controllo e distribuendo redditi o patrimonio ai beneficiari secondo criteri stabiliti dal disponente. Il trust può essere particolarmente utile quando gli eredi hanno età, capacità o interessi diversi e occorre evitare che la morte dell’imprenditore determini una frammentazione o una gestione disordinata dell’impresa.

Questo utilizzo incontra però un limite essenziale: il trust non può essere impiegato per eludere le regole della successione necessaria. Coniuge, discendenti e, in mancanza di discendenti, genitori del defunto sono legittimari e hanno diritto alle quote loro riservate dalla legge. Nel calcolo della legittima rilevano non soltanto i beni presenti nel patrimonio al momento della morte, ma anche le liberalità compiute in vita; le attribuzioni derivanti da un trust liberale devono quindi essere valutate alla luce di tali regole. Quando una disposizione lede la legittima, i legittimari possono far valere i rimedi previsti, tra cui l’azione di riduzione, per la quale il testo originario richiama il termine di dieci anni dall’apertura della successione.

Nella pianificazione del passaggio generazionale il trust può anche essere coordinato, quando ne ricorrano i presupposti, con il patto di famiglia disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile. Si tratta di strumenti differenti, ma la loro combinazione può essere presa in considerazione quando occorra conciliare la continuità dell’impresa con la posizione dei diversi familiari.

Protezione patrimoniale e trust autodichiarato

Il trust può produrre effetti di protezione patrimoniale, ma non può essere presentato come uno strumento automatico per sottrarre beni ai creditori. L’articolo 2740 del Codice civile esprime il principio generale per cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con i beni presenti e futuri. Se il trust è istituito per finalità di per sé lecite e meritevoli, la segregazione può produrre un effetto protettivo indiretto; se invece è predisposto con finalità fraudolente o in pregiudizio dei creditori, restano esperibili i rimedi ordinari, e in particolare l’azione revocatoria prevista dall’articolo 2901 del Codice civile.

Un confronto utile è quello con il fondo patrimoniale. Quest’ultimo è collegato alla famiglia fondata sul matrimonio, riguarda soltanto determinate categorie di beni e segue regole proprie anche quanto alla durata. Il trust può avere un ambito soggettivo e oggettivo più ampio e può essere modellato su esigenze differenti, comprese quelle di coppie non coniugate o di famiglie nelle quali occorra proteggere interessi che si protraggono nel tempo. Ciò non significa, tuttavia, che il trust sia una versione più forte del fondo patrimoniale: entrambi gli strumenti devono essere utilizzati nel rispetto dei diritti dei creditori e delle norme inderogabili.

Particolare prudenza richiede il trust autodichiarato, nel quale il disponente nomina se stesso trustee. In questo caso non vi è un trasferimento materiale dei beni a un soggetto diverso: il disponente cerca di creare, all’interno del proprio patrimonio, una massa separata destinata al programma del trust. La figura è stata riconosciuta in più pronunce, ma il confine con strutture simulate o fraudolente può essere sottile. Proprio per questo l’effettività della destinazione, l’autonomia delle regole e la concreta gestione dei beni devono essere valutate con particolare attenzione.

Il trust e il vincolo di destinazione dell’articolo 2645-ter

Il nostro ordinamento conosce anche il vincolo di destinazione previsto dall’articolo 2645-ter del Codice civile, che consente di destinare determinati beni alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela. Trust e vincolo di destinazione appartengono alla stessa area funzionale della separazione patrimoniale, ma non coincidono. Il vincolo dell’articolo 2645-ter riguarda, secondo il testo originario, immobili e beni mobili registrati ed è soggetto a forma pubblica; il trust può invece comprendere, in linea generale, qualsiasi bene o diritto e presenta una struttura soggettiva più articolata.

Nel trust ordinario i beni sono affidati a un trustee, che ne diviene titolare e li amministra secondo il programma. Nel vincolo di destinazione il bene può rimanere intestato al medesimo soggetto sul cui patrimonio il vincolo è impresso. Il trust autodichiarato presenta, sotto questo profilo, una maggiore vicinanza al vincolo di destinazione. La scelta tra i due strumenti richiede quindi una valutazione caso per caso, tenendo conto della natura dei beni, della durata, della necessità di una gestione attiva, della presenza di beneficiari e del grado di autonomia che deve essere attribuito al soggetto incaricato di attuare il programma.

La fiscalità del trust

La disciplina fiscale è parte essenziale della corretta impostazione del trust. Per quanto riguarda le imposte indirette, dal 1° gennaio 2025 la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni applicabile ai trust e agli altri vincoli di destinazione è espressamente contenuta negli articoli 1, 2-bis e 4-bis del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il presupposto dell’imposta è l’arricchimento gratuito del beneficiario: la regola ordinaria è quindi la tassazione “in uscita”, quando i beni e i diritti vengono effettivamente trasferiti al beneficiario. L’istituzione del trust e la sua dotazione patrimoniale, quando non producono un arricchimento definitivo del beneficiario, non realizzano di per sé il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Se il disponente era residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta riguarda i beni e i diritti trasferiti ai beneficiari; se non era residente, rilevano i beni e i diritti esistenti nel territorio dello Stato. Aliquote e franchigie dipendono dal rapporto tra disponente e beneficiario. Il beneficiario deve denunciare il trasferimento ai fini dell’autoliquidazione. L’atto istitutivo privo di contenuto patrimoniale e, in via ordinaria, l’atto di dotazione che non determini un arricchimento definitivo restano soggetti all’imposta di registro in misura fissa, ferma la necessità di verificare, in relazione ai beni e agli effetti del singolo atto, le imposte ipotecaria e catastale e gli altri tributi indiretti.

Il disponente, oppure il trustee nel trust testamentario, può optare per il pagamento anticipato dell’imposta in occasione del conferimento o dell’apertura della successione. In tal caso la base imponibile, le aliquote e le franchigie sono determinate con riferimento al valore dei beni e al rapporto tra disponente e beneficiario esistenti in quel momento. Se la categoria del beneficiario non è determinabile, il testo originario indica l’applicazione dell’aliquota più elevata senza franchigie. I successivi trasferimenti ai beneficiari appartenenti alla categoria per la quale l’imposta è stata anticipata non sono nuovamente tassati, mentre l’imposta già versata non è rimborsabile.

Le aliquote ordinarie richiamate nel testo originario sono: 4 per cento oltre la franchigia di un milione di euro per il coniuge e ciascun parente in linea retta; 6 per cento oltre la franchigia di 100.000 euro per fratelli e sorelle; 6 per cento senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado e per gli affini previsti dalla legge; 8 per cento senza franchigia per gli altri soggetti. Per il beneficiario con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 opera la franchigia di 1.500.000 euro. Per aziende, rami d’azienda, quote e azioni può inoltre trovare applicazione, quando sussistano tutti i requisiti, l’esenzione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990.

L’attuale disciplina è il punto di arrivo di un’evoluzione interpretativa. In passato la prassi amministrativa tendeva a considerare imponibile in misura proporzionale il conferimento dei beni al trust. Dopo una fase giurisprudenziale non uniforme, la Corte di cassazione ha consolidato l’orientamento secondo cui la dotazione del trust è, di regola, fiscalmente neutra e l’imposta sulle successioni e donazioni presuppone un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario. L’Agenzia delle entrate ha recepito tale impostazione con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 e il D.Lgs. n. 139/2024 l’ha poi codificata, introducendo anche l’opzione per la tassazione anticipata.

Sul piano delle imposte sui redditi, l’articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 considera il trust un autonomo soggetto passivo IRES, residente o non residente secondo i criteri previsti dalla norma. Nei trust “opachi”, nei quali i beneficiari non hanno un diritto attuale e incondizionato a pretendere il reddito, il reddito è tassato in capo al trust; nei trust “trasparenti” i redditi sono imputati ai beneficiari individuati, secondo le quote previste dall’atto o, in mancanza, in parti uguali. Possono inoltre esistere trust “misti”, in parte opachi e in parte trasparenti. Il trustee cura gli adempimenti fiscali del trust, tra cui codice fiscale, eventuale partita IVA, contabilità, dichiarazioni, versamenti e obblighi di monitoraggio e comunicazione.

Una tecnica flessibile che richiede precisione

Il trust è, in definitiva, una tecnica giuridica capace di organizzare beni e rapporti in funzione di finalità molto diverse. La sua forza sta nella flessibilità, ma la stessa flessibilità impone rigore. Occorre definire con chiarezza lo scopo, scegliere consapevolmente la legge regolatrice, individuare un trustee realmente adeguato e autonomo, rispettare le norme italiane inderogabili e valutare con attenzione gli effetti successori, patrimoniali e fiscali. Solo in presenza di questi elementi il trust può svolgere in modo efficace la funzione per la quale è stato istituito, senza trasformarsi in una costruzione meramente apparente o in uno strumento esposto a contestazioni.

 

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Nello de Rosa

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